IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  a scioglimento della riserva
tenuta  all'udienza  del  6 febbraio 2001 nella causa civile di primo
grado   iscritta  al  n. 2958  del  ruolo  generale  per  gli  affari
contenziosi dell'anno 1999, e vertente tra:
        S.T.I.L.A,  Societa'  Toscana  Industria Laterizi e Affini di
Vasco  Guarducci  e  C. S.a.s. in liquidazione rappresentata e difesa
dagli  avvocati  Enrico  Sebastiani  e  Sebastiano  Sebastiani, parte
attrice, e
        Ferrovie  dello  Stato-Societa'  di  Servizi  e Trasporti per
Azioni  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato Stefano Grassi, parte
convenuta, e
        C.I.R.  Costruzioni  S.r.l.,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati Fabio Colzi e Alessandro Colzi, parte convenuta.
    Premesso  che  con  atto  di  citazione introduttivo del presente
giudizio  la S.T.I.L.A., Societa' Toscana Industria Laterizi e Affini
di  Vasco  Guarducci  e  C.  S.a.s.  in  liquidazione ha convenuto la
Societa'  Ferrovie  dello Stato - Societa' di Servizi e Trasporti per
Azioni e la societa' C.I.R. Costruzioni S.rl. per ottenere da esse il
risarcimento  del  danno,  stimato  in L. 11.252.705.000, determinato
dalla  non  retrocedibilita', per irreversibile destinazione ad opera
pubblica,  di  alcuni terreni di sua proprieta' occupati inizialmente
sulla  base  di  decreti  di  occupazione  temporanea non seguiti nei
termini dal decreto di esproprio;
    Rilevato   che   l'art. 34  del  d.lgs.  n. 89/1998,  formalmente
sostituito   dall'art. 7   della   legge  n. 205  del  2000,  secondo
l'opinione  della  prevalente  giurisprudenza anche di legittimita' e
condivisa  da  questo giudice (cfr. sezione unite civili Ordinanza 25
maggio  2000 n. 43), ha trasferito la giurisdizione nella materia per
cui  e' causa al giudice amministrativo avendo ad esso devoluto tutte
le   controversie  inerenti  agli  atti  ed  ai  comportamenti  delle
amministrazioni  pubbliche  in  materia  urbanistica  ed edilizia con
esclusione  limitata  a  quelle  riguardanti  la  determinazione e la
corresponsione  delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti
di  natura  espropriativa od ablativa, esclusione dalla quale si trae
il  convincimento che la materia urbanistica comprenda dunque, con la
sola  eccezione  menzionata, anche atti, procedimenti e comportamenti
messi in atto nell'ambito di procedure espropriative;
    Ritenuto  che  la questione, negli stessi termini in cui e' stata
gia'  sollevata  dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza e'
rilevante  nel  presente  giudizio  perche'  il  trasferimento  della
giurisdizione  nel  caso  in esame sarebbe l'effetto dell'art. 34 del
citato  decreto  legislativo  e  non della legge che lo ha sostituito
entrata in vigore solo il 10 agosto 2000 mentre la causa in esame era
gia'  pendente  dal  10  maggio 1999, giorno di notifica dell'atto di
citazione e che pertanto, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ.
in  materia  di  momento determinativo della giurisdizione, non hanno
rilevanza i successivi mutamenti della legge.
    Considerato   il   fatto  che  una  pronuncia  di  illegittimita'
dell'art. 34  del  d.lgs.  manterrebbe  la  giurisdizione del giudice
adito   che   altrimenti  dovrebbe  essere  negata  alla  luce  della
menzionata  interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998 per le
ragioni in sintesi esposte;
    Ritenuta   la   questione   non   manifestamente   infondata  per
inosservanza  dei principi e criteri direttivi della norma delegante,
individuabile  nell'art. 11,  quarto  comma, lettera G della legge 15
marzo  1997, n. 59 secondo la quale l'esecuzione della delega avrebbe
dovuto  introdurre  "l'estensione  della  giurisdizione  del  giudice
amministrativo   alle   controversie   aventi   ad   oggetto  diritti
patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento
del  danno  in  materia  urbanistica" dunque trasferire la cognizione
delle    controversie   su   diritti   soggettivi   traenti   origine
dall'esercizio   della   giurisdizione  di  legittimita'  su  atti  e
provvedimenti e non anche su fatti e comportamenti quale e' quella in
esame;  che  dunque il trasferimento delle controversie in materia di
occupazione  appropriativa  non  sembra  rispondere  al  mandato  del
legislatore delegante;