IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva tenuta all'udienza del 6 febbraio 2001 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, e vertente tra: S.T.I.L.A, Societa' Toscana Industria Laterizi e Affini di Vasco Guarducci e C. S.a.s. in liquidazione rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sebastiani e Sebastiano Sebastiani, parte attrice, e Ferrovie dello Stato-Societa' di Servizi e Trasporti per Azioni rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Grassi, parte convenuta, e C.I.R. Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Colzi e Alessandro Colzi, parte convenuta. Premesso che con atto di citazione introduttivo del presente giudizio la S.T.I.L.A., Societa' Toscana Industria Laterizi e Affini di Vasco Guarducci e C. S.a.s. in liquidazione ha convenuto la Societa' Ferrovie dello Stato - Societa' di Servizi e Trasporti per Azioni e la societa' C.I.R. Costruzioni S.rl. per ottenere da esse il risarcimento del danno, stimato in L. 11.252.705.000, determinato dalla non retrocedibilita', per irreversibile destinazione ad opera pubblica, di alcuni terreni di sua proprieta' occupati inizialmente sulla base di decreti di occupazione temporanea non seguiti nei termini dal decreto di esproprio; Rilevato che l'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998, formalmente sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, secondo l'opinione della prevalente giurisprudenza anche di legittimita' e condivisa da questo giudice (cfr. sezione unite civili Ordinanza 25 maggio 2000 n. 43), ha trasferito la giurisdizione nella materia per cui e' causa al giudice amministrativo avendo ad esso devoluto tutte le controversie inerenti agli atti ed ai comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia con esclusione limitata a quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa, esclusione dalla quale si trae il convincimento che la materia urbanistica comprenda dunque, con la sola eccezione menzionata, anche atti, procedimenti e comportamenti messi in atto nell'ambito di procedure espropriative; Ritenuto che la questione, negli stessi termini in cui e' stata gia' sollevata dalla Corte di cassazione con la citata ordinanza e' rilevante nel presente giudizio perche' il trasferimento della giurisdizione nel caso in esame sarebbe l'effetto dell'art. 34 del citato decreto legislativo e non della legge che lo ha sostituito entrata in vigore solo il 10 agosto 2000 mentre la causa in esame era gia' pendente dal 10 maggio 1999, giorno di notifica dell'atto di citazione e che pertanto, in applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ. in materia di momento determinativo della giurisdizione, non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge. Considerato il fatto che una pronuncia di illegittimita' dell'art. 34 del d.lgs. manterrebbe la giurisdizione del giudice adito che altrimenti dovrebbe essere negata alla luce della menzionata interpretazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 89/1998 per le ragioni in sintesi esposte; Ritenuta la questione non manifestamente infondata per inosservanza dei principi e criteri direttivi della norma delegante, individuabile nell'art. 11, quarto comma, lettera G della legge 15 marzo 1997, n. 59 secondo la quale l'esecuzione della delega avrebbe dovuto introdurre "l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia urbanistica" dunque trasferire la cognizione delle controversie su diritti soggettivi traenti origine dall'esercizio della giurisdizione di legittimita' su atti e provvedimenti e non anche su fatti e comportamenti quale e' quella in esame; che dunque il trasferimento delle controversie in materia di occupazione appropriativa non sembra rispondere al mandato del legislatore delegante;